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DECRETO-LEGGE 6 giugno 1981, n. 283

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 agosto 1981, n. 432 (in G.U. 08/08/1981, n.217).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  9-10-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 21


Con effetto dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione previste per gli ufficiali generali e per i colonnelli, quali risultano dall'applicazione degli articoli 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e 142 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti. (3) (4)
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 22 gennaio 1982, n. 6 ha disposto (con l'art. 1) che il trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 13, 21 e 22 del decreto-legge 283/1981, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è prorogato fino al 30 giugno 1982.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1982, n. 869, ha disposto (con l'art. 1) che "il trattamento economico provvisorio del personale di cui agli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1983, con le modifiche previste dal presente decreto". Ha inoltre disposto che con effetto dal 1 gennaio 1983, le misure degli stipendi iniziali risultanti dall'applicazione degli articoli 10, 11-bis e 21 del decreto-legge 283/1981 sono maggiorate del 12,20 per cento, restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale pensionabile di cui agli articoli 11 e 22 del decreto medesimo.