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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 807

((Autorizzazione alla GEPI S.pa.)) ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 marzo 1982, n. 63 (in G.U. 06/03/1982, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1991)
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Testo in vigore dal:  1-1-1985
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Art. 3


Gli interventi della società "Ristrutturazione elettronica S.p.a." previsti dai precedenti articoli devono esaurirsi nel termine massimo di 5 anni dalla delibera di approvazione da parte del CIPI dei singoli piani specifici di cui al precedente articolo 1.
La società "Ristrutturazione elettronica S.p.a." nel consociarsi con imprese o con consorzi di imprese ovvero nel partecipare al capitale di società già costituite, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1-ter, stipula un accordo con il quale gli altri soci si impegnano a riscattare, al termine del periodo di intervento previsto dal primo comma del presente articolo, le azioni o le quote sociali di cui la società "Ristrutturazione elettronica S.p.a." è titolare.
La società "Ristrutturazione elettronica S.p.a." è tenuta a promuovere la liquidazione delle società che, nei due esercizi sociali anteriori alla scadenza del periodo di intervento, abbiano registrato perdite, in ciascun esercizio, in misura superiore ad un terzo del capitale sociale.
Al termine del quinquennio di cui al primo comma, l'assemblea della società "Ristrutturazione elettronica S.p.a.", constatato l'esaurimento dello scopo sociale, ne delibera lo scioglimento
((e il relativo patrimonio viene devoluto allo Stato))
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