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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 807

((Autorizzazione alla GEPI S.pa.)) ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 marzo 1982, n. 63 (in G.U. 06/03/1982, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1991)
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Testo in vigore dal:  7-3-1982
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Art. 1-ter

((È costituita, con sede in Roma, la società "Ristrutturazione elettronica S.p.a.", con capitale di lire un miliardo, ripartito in mille azioni del valore nominale di lire un milione ciascuna. Il capitale è sottoscritto per novecentocinquanta azioni dal "Fondo" di cui all'articolo precedente e per la quota restante dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) o da società del gruppo.
La società di cui al precedente comma ha per oggetto il riordinamento di comparti nell'ambito del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa, promuovendo il coordinamento di imprese e unità produttive secondo un indirizzo industriale unitario. A tal fine la società promuove la costituzione di società con imprese o con consorzi di imprese operanti nel settore, partecipa al capitale di società, finanzia le società partecipate. Dette società o consorzi di imprese possono riguardare anche imprese con partecipazione di capitale estero, imprese alle quali partecipa la GEPI ed imprese o rami di imprese che svolgono attività ausiliarie in genere o di intermediazione nella circolazione dei beni.
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed uno dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI).
Il collegio sindacale, nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è costituito da un magistrato della Corte dei conti che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministero del tesoro))
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