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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 791

Disposizioni in materia previdenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/2003)
Testo in vigore dal:  2-3-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 3


I contributi base e di adeguamento giornalieri relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Per l'anno 1982 è dovuto dai titolari di aziende diretto-coltivatrici
((, coloniche e mezzadrili, e dai rispettivi concedenti,))
alla gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari al 30 per cento del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti, ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Tale contributo aggiuntivo aziendale non può essere comunque inferiore a L. 20.000 e superiore a L. 500.000.
((Il contributo previsto dal comma precedente è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Le misure minime e massime del contributo previste dal comma precedente sono ridotte della metà))
.
I titolari delle aziende diretto-coltivatrici sono tenuti, a richiesta dello SCAU e dell'INPS, a presentare una certificazione catastale comprovante il reddito agricolo
((di cui al secondo comma))
.
Il contributo aggiuntivo aziendale
((di cui al secondo ed al terzo comma))
è versato con le modalità e nei termini di cui all'art. 12, quarto comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.