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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 786

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/1996)
Testo in vigore dal:  2-3-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

((I comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis è inferiore alla media nazionale e che non chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis possono utilizzare il cinquanta per cento dell'avanzo d'amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo deliberato, per l'intero ammontare o per la quota non utilizzata nell'esercizio 1981, per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo 4-bis. Gli enti con spesa corrente pro capite superiore alla media nazionale possono utilizzare l'avanzo esclusivamente per il finanziamento di investimenti, di residui passivi perenti reclamati dai creditori e di eventuali passività relative ad esercizi pregressi.
I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis debbono utilizzare l'avanzo di cui al comma precedente, al netto dell'ammontare dei residui dichiarati perenti, esclusivamente per il finanziamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi e per il finanziamento di spese correnti nei limiti di cui all'articolo 4-bis, per l'ottantacinque per cento se la loro spesa corrente pro capite è superiore alla media nazionale ovvero per il sessantacinque per cento se la spesa corrente pro capite è inferiore a detta media.
La quota parte dei residui dichiarati perenti non pagata nel corso del 1982 è portata in detrazione del contributo integrativo dello Stato.
Gli enti locali di cui al secondo comma debbono destinare il settanta per cento delle entrate una tantum, al netto di quelle dovute per legge o a seguito di sentenza, a copertura delle spese correnti, entro i limiti fissati dall'articolo 4-bis))
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