DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 786

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/1996)
Testo in vigore dal: 2-3-1982
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7.

  ((I comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel 1980,
determinata  ai  sensi  dell'articolo  11-bis e' inferiore alla media
nazionale  e  che  non  chiedono  il  contributo  integrativo  di cui
all'articolo   5-bis   possono  utilizzare  il  cinquanta  per  cento
dell'avanzo d'amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo
deliberato,  per  l'intero  ammontare  o  per la quota non utilizzata
nell'esercizio  1981, per l'ulteriore espansione delle spese correnti
oltre  i  limiti  fissati  nell'articolo  4-bis.  Gli  enti con spesa
corrente pro capite superiore alla media nazionale possono utilizzare
l'avanzo  esclusivamente  per  il  finanziamento  di investimenti, di
residui  passivi  perenti  reclamati  dai  creditori  e  di eventuali
passivita' relative ad esercizi pregressi.
  I  comuni  e  le province che chiedono il contributo integrativo di
cui  all'articolo  5-bis  debbono utilizzare l'avanzo di cui al comma
precedente,  al  netto dell'ammontare dei residui dichiarati perenti,
esclusivamente  per il finanziamento di eventuali passivita' relative
ad  esercizi  pregressi  e per il finanziamento di spese correnti nei
limiti di cui all'articolo 4-bis, per l'ottantacinque per cento se la
loro  spesa  corrente  pro  capite  e' superiore alla media nazionale
ovvero  per  il  sessantacinque  per  cento  se la spesa corrente pro
capite e' inferiore a detta media.
  La  quota parte dei residui dichiarati perenti non pagata nel corso
del  1982  e'  portata in detrazione del contributo integrativo dello
Stato.
  Gli  enti  locali  di  cui  al  secondo  comma debbono destinare il
settanta  per  cento  delle  entrate  una  tantum, al netto di quelle
dovute  per  legge  o  a seguito di sentenza, a copertura delle spese
correnti, entro i limiti fissati dall'articolo 4-bis)).