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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 786

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2025)
Testo in vigore dal:  2-3-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 30


Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1982 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1982 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo: le relative delegazioni possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.
((2))

Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per il 1982 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1981 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/4/1983, n. 117)ha disposto (con l'art. 28) che "Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 22 dicembre 1981, numero 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono prorogate al 31 dicembre 1983".