DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 786

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/1996)
Testo in vigore dal: 2-3-1982
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12.

  ((Per  l'anno  1982  e'  istituito  nello stato di previsione della
spesa  del Ministero dell'interno un fondo perequativo per la finanza
locale,  con  una dotazione di lire 200 miliardi, destinato ai comuni
con  popolazione sino a ventimila abitanti, la cui spesa corrente pro
capite  per  l'anno  1980 sia inferiore a quella determinata ai sensi
dell'articolo 11-bis.
  Ai  fini  di  cui al comma precedente, dalla spesa corrente desunta
dal certificato finanziario allegato al bilancio 1980 sono detratte:
    1)  per  i  comuni  aventi  spese consortili, le quote consortili
previste  nel  titolo  terzo  dell'entrata  del bilancio 1980, previa
comunicazione  del loro ammontare al Ministero dell'interno da farsi,
a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio 1982,
con attestazione a firma del sindaco e del segretario;
    2)  per  i  comuni  terremotati,  il trenta per cento della spesa
corrente;
    3)  per  i  comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni
interamente  montani  con  popolazione fino a cinquemila abitanti, il
dieci per cento della spesa corrente.
  Le  erogazioni  a  carico del fondo devono essere contenute entro i
limiti  dell'ammontare  del  fondo  medesimo,  la  cui ripartizione a
favore  dei  comuni  aventi diritto viene fatta ad iniziare da quelli
che  si  trovano piu' lontani rispetto alla spesa corrente pro capite
come  sopra  determinata,  previa detrazione delle somme attribuite a
titolo  perequativo a ciascun comune nel 1981, ai sensi dell'articolo
25  del  decreto-legge  28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.
  Ad   avvenuta  comunicazione  degli  importi  spettanti,  i  comuni
effettuano  le  conseguenti  variazioni  di bilancio, in eccedenza ai
limiti fissati all'articolo 4-bis.
  I  comuni devono utilizzare le somme assegnate prioritariamente per
l'attivazione  di  nuovi  servizi  o per il potenziamento dei servizi
esistenti.
  Il  Ministero  dell'interno  provvede  a comunicare la ripartizione
entro il 30 giugno 1982)).