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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 786

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/1996)
Testo in vigore dal:  2-3-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

((Per l'anno 1982 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno un fondo perequativo per la finanza locale, con una dotazione di lire 200 miliardi, destinato ai comuni con popolazione sino a ventimila abitanti, la cui spesa corrente pro capite per l'anno 1980 sia inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 11-bis.
Ai fini di cui al comma precedente, dalla spesa corrente desunta dal certificato finanziario allegato al bilancio 1980 sono detratte:
1) per i comuni aventi spese consortili, le quote consortili previste nel titolo terzo dell'entrata del bilancio 1980, previa comunicazione del loro ammontare al Ministero dell'interno da farsi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio 1982, con attestazione a firma del sindaco e del segretario;
2) per i comuni terremotati, il trenta per cento della spesa corrente;
3) per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione fino a cinquemila abitanti, il dieci per cento della spesa corrente.
Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, la cui ripartizione a favore dei comuni aventi diritto viene fatta ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla spesa corrente pro capite come sopra determinata, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo a ciascun comune nel 1981, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.
Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, i comuni effettuano le conseguenti variazioni di bilancio, in eccedenza ai limiti fissati all'articolo 4-bis.
I comuni devono utilizzare le somme assegnate prioritariamente per l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi esistenti.
Il Ministero dell'interno provvede a comunicare la ripartizione entro il 30 giugno 1982))
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