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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1981, n. 677

Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 26 gennaio 1982, n. 11 (in G.U. 27/01/1982, n.25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/1987)
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Testo in vigore dal:  29-11-1981

Art. 5


Tutte le amministrazioni e gli enti pubblici competenti curano con assoluta urgenza la predisposizione di progetti ammissibili ai benefici del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), provvedendo alle istruttorie di competenza e definendo le eventuali istruttorie in corso.
Le amministrazioni statali competenti, previe intese con l'ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedono alla tempestiva presentazione dei progetti medesimi alla commissione delle Comunità europee.
Al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo i soggetti menzionati al primo comma destinano, con priorità su di ogni altro intervento ordinario nei medesimi settori, i mezzi finanziari iscritti nei rispettivi bilanci in forza di norme statali concernenti materie e settori oggetto anche d'intervento comunitario.
L'erogazione alle regioni di fondi, ancorché già ripartiti dal
CIPE e dal CIPAA, a valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi statali di finanziamento alle regioni stesse, destinati ad interventi suscettibili dei benefici di cui al primo comma, resta subordinata all'approvazione dei progetti da parte delle Comunità europee.