stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 4 novembre 1981, n. 621

Modificazioni alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 dicembre 1981, n. 783 (in G.U. 31/12/1981, n.358).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1981)
nascondi
vigente al 25/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  1-1-1982
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la operatività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore delle piccole aziende agricole e di altri soggetti, indicati nelle leggi di incentivazione in materia di credito agrario ma non richiamati dall'art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonché di uniformare la misura della garanzia del Fondo stabilita dallo stesso art. 8 per tutti i destinatari degli interventi del Fondo suddetto previsti dal presente decreto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Il primo comma dell'art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è sostituito dal seguente:
"Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati, e di cooperative agricole, nonché di piccole aziende agricole e di altri soggetti indicati da leggi di incentivazione in materia di credito agrario, sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo di garanzia".
Al penultimo comma dello stesso art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono aggiunte le seguenti parole:
"; agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1 luglio 1977, n. 403;
all'art. 9 della legge 4 agosto 1978, n. 440;agli articoli 1, 4, 12, 14 e 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423;
all'articolo unico della legge 1 ottobre 1981, n. 553.".