DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1981, n. 546

Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalita' relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonche' di adeguamento della misura dei canoni demaniali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 dicembre 1981, n. 692 (in G.U. 02/12/1981, n.331).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1998)
Testo in vigore dal: 3-12-1981
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-bis

  ((Nel  primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel numero 1) sono soppresse le
parole "26, commi terzo e quinto" ed e' soppresso il numero 4); e nel
secondo comma sono aggiunte le seguenti lettere:
    d)  le  ritenute  alla  fonte  applicabili  sui  redditi  di  cui
all'articolo  26,  primo  comma,  del  decreto indicato al numero 1),
maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
    e)  le  ritenute  alla  fonte sui redditi di cui all'articolo 26,
secondo  comma,  del  decreto  indicato  al  numero  1), maturati nel
periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
    f)Le  ritenute  alla  fonte  sui  redditi di cui all'articolo 26,
terzo e quinto comma, del decreto indicato al numero 1);
    g)  le  ritenute  alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del
decreto  indicato  al  numero  1),  maturati  nel  periodo  d'imposta
ancorche' non corrisposti;
    h)  le  ritenute  alla  fonte  operate dalle aziende di credito e
dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2
ottobre 1981, n. 546.
  Nel  primo  comma  dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, i numeri 1), 3-bis) e 3-ter)
sono sostituiti dai seguenti:
    1)  entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in
cui  e'  stata  operata  la  ritenuta prevista dall'articolo 3, primo
comma,  n.  1)  e  dal  secondo  comma,  lettere  a), f) e h), e sono
maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;
    3-bis)  nel  termine  di  due  mesi dalla chiusura del periodo di
imposta  per  i  versamenti  previsti dall'articolo 3, secondo comma,
lettera e);
    3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello
di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di
interessi,   premi   ed   altri  frutti  per  i  versamenti  previsti
dall'articolo 3, secondo comma, lettera d).
  Le  modifiche  di  cui  al  presente articolo hanno efficacia dal 1
febbraio 1982.))