stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1981, n. 546

Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonchè di adeguamento della misura dei canoni demaniali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 dicembre 1981, n. 692 (in G.U. 02/12/1981, n.331).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1998)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-12-1981
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-bis

((Nel primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel numero 1) sono soppresse le parole "26, commi terzo e quinto" ed è soppresso il numero 4); e nel secondo comma sono aggiunte le seguenti lettere:
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
f)Le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo e quinto comma, del decreto indicato al numero 1);
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.
Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i numeri 1), 3-bis) e 3-ter) sono sostituiti dai seguenti:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;
3-bis) nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera e);
3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera d).
Le modifiche di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1 febbraio 1982.))