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DECRETO-LEGGE 4 settembre 1981, n. 496

Differimento del termine previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 novembre 1981, n. 618 (in G.U. 04/11/1981, n.303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/11/1981)
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Testo in vigore dal:  5-11-1981
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva n. 71/118/CEE del Consiglio del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, modificata dalla direttiva n. 75/431/CEE del 10 luglio 1975;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, concernente modificazioni al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 967/1972, ed in particolare l'art. 3, secondo comma, lettera c), che stabilisce la data del 15 agosto 1981 quale termine ultimo per l'adeguamento da parte degli stabilimenti alle disposizioni relative alla macellazione ed alla eviscerazione;
Visto il decreto del Ministro della sanità 25 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 dell'8 agosto 1979;
Vista la direttiva n. 81/578/CEE del 21 luglio 1981 con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare fino al 15 agosto 1982 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;
Considerato che il Governo italiano intende avvalersi della facoltà di proroga, nella considerazione che gli aspetti igienico-sanitari della produzione e commercializzazione dei volatili da cortile debbono essere riesaminati in sede comunitaria ed al fine di evitare turbative nell'approvvigionamento di carni avicole;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di differire di un anno il predetto termine scaduto il 15 agosto 1981;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il termine di cui all'art. 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, è differito al 15 agosto 1982.
((La proroga di cui al comma precedente non si applica alle carcasse di volatili macellati per essere destinati ai laboratori di sezionamento o di preparazione dei prodotti a base di carne e agli esercizi di somministrazione, a qualsiasi titolo, di sostanze alimentari.))