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DECRETO-LEGGE 29 luglio 1981, n. 402

Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n. 537 (in G.U. 28/09/1981, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
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Testo in vigore dal:  29-12-1983
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Art. 12

Adeguamento dei contributi sociali di malattia


A decorrere dal 1 gennaio 1981, i contributi per la assicurazione contro le malattie e la tubercolosi, per la tutela delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono dovuti per gli operai agricoli applicando alle retribuzioni medie provinciali stabilite ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, le seguenti aliquote percentuali:
1) assicurazione contro le malattie:
a) per l'assistenza di malattia: il 2,50 per cento, di cui lo 0,30 a carico del lavoratore;
b) per il finanziamento previsto dall'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386: lo 0,22 per cento; 2) assicurazione contro la tubercolosi: lo 0,11 per cento;
3) tutela lavoratrici madri: lo 0,10 per cento;
4) assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: lo 0,01 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 il contributo sociale di malattia dovuto per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, ai sensi del primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è stabilito nella misura annua di L. 88.630. Tale misura è comprensiva della rivalutazione di cui all'art. 2 del decreto predetto.
Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma i titolari di azienda diretto-coltivatrici sono tenuti al pagamento di un contributo aziendale di malattia aggiuntivo commisurato alla quota eccedente le prime 100.000 lire del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Detto contributo è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e del 30 per cento per le aziende situate nei territori non montani. Non sono dovuti importi del predetto contributo inferiori a lire mille.(2)
Il contributo aggiuntivo di cui al precedente comma è versato, entro il 10 novembre di ciascun anno, al servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal servizio stesso, spedito ad ogni singolo contribuente interessato.
Per il primo anno di applicazione del presente decreto, il termine di cui al comma precedente è posticipato al 10 gennaio 1982.
Con la stessa decorrenza dal 1 gennaio 1981 il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è elevato dall'l,50 al 2 per cento e sono soppressi i massimali di reddito previsto dallo stesso articolo per le predette categorie e per i liberi professionisti.(2)
((4))

Con effetto dal 1 gennaio 1980 la maggiorazione del contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa dai liberi professionisti, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è calcolata sul reddito derivante dall'attività professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.
Il contributo dovuto globalmente dagli iscritti alle casse di previdenza dei liberi professionisti anche per l'assistenza sanitaria che sia stata gestita direttamente dalle casse medesime è ridotto, in via definitiva, con decorrenza dal 1 gennaio 1981, nella misura percentuale determinata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La percentuale di cui al comma precedente deve dar luogo ad una riduzione complessiva del contributo dovuto per l'anno 1981 dagli iscritti alla rispettiva cassa pari all'importo totale dei contributi dovuti dagli iscritti stessi ai sensi del sesto e settimo comma del presente articolo.
Ciascuna cassa fornisce al Ministero del tesoro, entro il termine di tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati necessari per la determinazione della percentuale di cui all'ottavo ed al nono comma. A tale fine ciascun iscritto deve comunicare alla rispettiva cassa, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro due mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio reddito derivante dalla attività professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF e relativo all'anno 1980.
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AGGIORNAMENTO(2)
La L. 26 aprile 1982, n. 181 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che " A decorrere dal 1 gennaio 1982 le misure del contributo di malattia di cui all'articolo 12, comma terzo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dai titolari di aziende diretto coltivatrici, sono rispettivamente elevati dal 15 per cento al 20 per cento e dal 30 per cento al 35 per cento."
La stessa legge, ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che "a decorrere dal 1 gennaio 1982 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali è elevata dal 2 ai 3 per cento."
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AGGIORNAMENTO(4)
La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che " A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, già elevata dall'articolo 14, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, è ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento."