DECRETO-LEGGE 29 luglio 1981, n. 402

Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n. 537 (in G.U. 28/09/1981, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
Testo in vigore dal: 29-12-1983
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12.
           Adeguamento dei contributi sociali di malattia

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1981, i contributi per la assicurazione
contro  le malattie e la tubercolosi, per la tutela delle lavoratrici
madri  e  per  l'assistenza  agli orfani dei lavoratori italiani sono
dovuti  per  gli  operai  agricoli applicando alle retribuzioni medie
provinciali   stabilite   ai  sensi  dell'art.  28  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1968,  n. 488, le seguenti
aliquote percentuali:
    1) assicurazione contro le malattie:
      a)  per  l'assistenza di malattia: il 2,50 per cento, di cui lo
0,30 a carico del lavoratore;
      b)  per  il  finanziamento previsto dall'art. 4, secondo comma,
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con
      modificazioni,  nella legge 17 agosto 1974, n. 386: lo 0,22 per
    cento; 2) assicurazione contro la tubercolosi: lo 0,11 per cento;
    3) tutela lavoratrici madri: lo 0,10 per cento;
    4)  assistenza  agli  orfani dei lavoratori italiani: lo 0,01 per
cento.
  A  decorrere  dal  1 gennaio 1981 il contributo sociale di malattia
dovuto  per  ciascun  componente  attivo  del  nucleo  familiare  dei
coltivatori diretti, ai sensi del primo comma dell'art. 1 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e' stabilito
nella  misura  annua  di  L. 88.630. Tale misura e' comprensiva della
rivalutazione di cui all'art. 2 del decreto predetto.
  Con  la  stessa decorrenza di cui al precedente comma i titolari di
azienda   diretto-coltivatrici   sono   tenuti  al  pagamento  di  un
contributo  aziendale  di  malattia aggiuntivo commisurato alla quota
eccedente le prime 100.000 lire del reddito agrario relativo all'anno
precedente,  aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti
ai  sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  597,  con decreto del Ministro delle finanze su
conforme   parere   della   commissione   censuaria  centrale.  Detto
contributo  e' stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende
agricole  situate  nei  territori  montani  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle
zone  agricole  svantaggiate  delimitate  ai sensi dell'art. 15 della
legge  27  dicembre  1977,  n. 984, e del 30 per cento per le aziende
situate  nei  territori  non  montani.  Non  sono  dovuti importi del
predetto contributo inferiori a lire mille.(2)
  Il  contributo  aggiuntivo  di  cui al precedente comma e' versato,
entro  il  10  novembre di ciascun anno, al servizio per i contributi
agricoli  unificati  a mezzo di apposito bollettino di conto corrente
postale  predisposto  dal  servizio  stesso,  spedito ad ogni singolo
contribuente interessato.
  Per  il primo anno di applicazione del presente decreto, il termine
di cui al comma precedente e' posticipato al 10 gennaio 1982.
  Con   la  stessa  decorrenza  dal  1  gennaio  1981  il  contributo
aggiuntivo   aziendale  dovuto  dagli  artigiani  e  dagli  esercenti
attivita'  commerciali,  ai  sensi  dell'art.  1,  secondo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e'
elevato  dall'l,50  al  2  per  cento e sono soppressi i massimali di
reddito  previsto  dallo  stesso articolo per le predette categorie e
per i liberi professionisti.(2) ((4))
  Con  effetto  dal  1  gennaio  1980 la maggiorazione del contributo
sociale di malattia dovuto in misura fissa dai liberi professionisti,
ai  sensi dell'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  8 luglio 1980, n. 538, e' calcolata sul reddito derivante
dall'attivita' professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF relativo
all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.
  Il  contributo  dovuto  globalmente  dagli  iscritti  alle casse di
previdenza dei liberi professionisti anche per l'assistenza sanitaria
che  sia  stata gestita direttamente dalle casse medesime e' ridotto,
in  via  definitiva,  con decorrenza dal 1 gennaio 1981, nella misura
percentuale  determinata  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro di
concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  da emanarsi entro il termine di tre mesi
dall'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente
decreto.
  La  percentuale  di  cui  al comma precedente deve dar luogo ad una
riduzione  complessiva  del  contributo  dovuto per l'anno 1981 dagli
iscritti alla rispettiva cassa pari all'importo totale dei contributi
dovuti  dagli  iscritti stessi ai sensi del sesto e settimo comma del
presente articolo.
  Ciascuna  cassa  fornisce al Ministero del tesoro, entro il termine
di  tre  mesi  dalla entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  i  dati  necessari  per  la  determinazione della
percentuale  di  cui all'ottavo ed al nono comma. A tale fine ciascun
iscritto  deve  comunicare  alla  rispettiva cassa, con dichiarazione
resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro due mesi dalla
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
proprio  reddito derivante dalla attivita' professionale assoggettato
ai fini dell'IRPEF e relativo all'anno 1980.
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AGGIORNAMENTO(2)
La L. 26 aprile 1982, n. 181 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che
" A decorrere dal 1 gennaio 1982 le misure del contributo di malattia
di  cui  all'articolo  12,  comma  terzo, del decreto-legge 29 luglio
1981,  n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26
settembre  1981,  n.  537,  dovuto  dai  titolari  di aziende diretto
coltivatrici, sono rispettivamente elevati dal 15 per cento al 20 per
cento e dal 30 per cento al 35 per cento."
La  stessa legge, ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che "a
decorrere  dal  1  gennaio  1982  la misura del contributo aggiuntivo
aziendale  di  cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29
luglio  1981,  n.  402, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge  26 settembre 1981, n. 537, dovuto dagli artigiani ed esercenti
attivita' commerciali e' elevata dal 2 ai 3 per cento."
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AGGIORNAMENTO(4)
La  L.  27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 33, comma 2)
che  "  A  decorrere  dal  1  gennaio  1984  la misura del contributo
aggiuntivo  aziendale  di  cui  all'articolo  12,  comma  sesto,  del
decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402,  convertito  in legge, con
modificazioni,  dalla  legge  26 settembre 1981, n. 537, gia' elevata
dall'articolo  14,  terzo  comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181,
dovuto   dagli  artigiani  ed  esercenti  attivita'  commerciali,  e'
ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento."