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DECRETO-LEGGE 6 giugno 1981, n. 284

Proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 agosto 1981, n. 431 (in G.U. 08/08/1981, n.217).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1981)
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Testo in vigore dal:  9-8-1981
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare al 31 dicembre 1983 le disposizioni contenute nell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al fine di assicurare il regolare svolgimento del lavoro degli uffici giudiziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Le disposizioni dell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano sino al
((31 maggio 1983))
.
Il monte ore aggiuntivo indicato nel primo comma dell'articolo suddetto è integrato con n. 4.110.000 ore per l'anno 1981 ed è fissato in n. 7.312.000 ore per l'anno 1982 ed in n.
((3.386.250))
ore per l'anno 1983.