DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. 251

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 1981, n. 394 (in G.U. 29/07/1981, n.206).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
Testo in vigore dal: 30-7-1981
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20. 
 
  ((Oltre  alla  facolta'   di   avvalersi   dell'istituto   previsto
dall'articolo 56 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento  delle  finalita'  previste
dal presente decreto  il  Ministro  del  commercio  con  l'estero  e'
autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute  eccezionali  esigenze
di servizio, personale di enti pubblici  compresi  quelli  economici,
nonche' di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di  un
contingente di cinque unita'. Detto personale rimane a  carico  degli
enti di provenienza)). 
  ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. DI CONVERSIONE 29 LUGLIO 1981, N.394)) 
  I compensi per  lavoro  straordinario,  indennita'  di  missione  e
rimborsi di spese sono a carico dei fondi  di  cui  all'art.  14  del
presente decreto.