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DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. 251

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 1981, n. 394 (in G.U. 29/07/1981, n.206).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
Testo in vigore dal:  1-1-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 11



L'ICE è autorizzato a stipulare con le aziende agricole e con le piccole e medie imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni e servizi, nonché con consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione e la realizzazione, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee, di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicità, partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali.
Saranno poste a carico delle imprese di cui al precedente comma le spese che non rientrano negli oneri generali relativi allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ICE.
Con la relazione di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 1976, n. 71, l'ICE riferirà partitamente sulle attività svolte e i risultati conseguiti.
È autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di lire 50 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 10 miliardi per il 1981, di lire 20 miliardi per il 1982 e di lire 20 miliardi per il 1983, da erogare all'ICE con le modalità di cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 della legge 16 marzo 1976, n. 71, a rimborso dei maggiori oneri sostenuti ai sensi del presente articolo.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 22 dicembre 1984, n.887 ha disposto (con l'art.9 comma 7) che:" L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è ridotta di lire 23.500.000.000.
Detta somma, conservata nel conto dei residui passivi sul capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1985, è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere, con decreti del Ministro del tesoro, portata in aumento dello stanziamento del capitolo 1610 del predetto stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero
per l'anno finanziario 1985."