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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal:  28-4-1981
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Art. 26


In attesa della disciplina generale per il settore degli investimenti in materia ospedaliera, i comuni subentrano nei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito da enti ospedalieri, province ed altri enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria, all'atto della cessazione dalle funzioni degli organi amministrativi degli enti stessi, in seguito alla costituzione delle unità sanitarie locali.
((La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme, a valere sul fondo sanitario nazionale, necessarie ai comuni per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera e relative revisioni prezzi ammesse a contributo regionale alla data del 31 dicembre 1980.
Dette somme e relativi interessi sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del bilancio e della programmazione economica all'atto della ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale destinata agli investimenti.
Gli interessi relativi alle rate di ammortamento dei mutui di cui ai commi precedenti non si computano ai fini della determinazione del limite stabilito, per la assunzione dei mutui da parte dei comuni, dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43))
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L'onere di ammortamento dei mutui di cui trattasi è a carico delle regioni, che vi faranno fronte con le somme del fondo sanitario loro attribuite, secondo i piani di ammortamento e le indicazioni fornite dalla cassa depositi e prestiti.