DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal: 28-4-1981
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 24.

  Il  pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi
della  legge, e' assicurato per l'anno 1981 da trasferimenti a carico
del  bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero
dell'interno.
  L'importo  di tali erogazioni e' determinato sulla base di apposite
certificazioni,  firmate  dal  legale  rappresentante dell'ente e dal
segretario,  le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, da emanarsi,
sentite  l'Associazione  nazionale  comuni italiani (ANCI) e l'Unione
delle  province  d'Italia  (UPI),  entro  il  ((30  aprile  1981. Con
successivo,  analogo  decreto,  da  emanarsi entro il 31 maggio 1981,
viene  approvato  un  modello per la rilevazione di notizie sul conto
consuntivo  1979,  in  relazione  al  livello dei servizi, al fine di
determinare   parametri   obiettivi  che  consentano  il  superamento
graduale del criterio della spesa storica)).
  ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 153)).
  Il  certificato  e'  allegato  al  bilancio  e  viene con lo stesso
trasmesso  al  competente  organo  regionale  di  controllo, il quale
attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato
sul  bilancio  e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e
comunque  non oltre il ((31 luglio 1981)), con le modalita' stabilite
nel  decreto  ministeriale  di  cui  al  precedente secondo comma, ai
Ministeri  dell'interno  e del tesoro e alla regione e ne restituisce
un esemplare all'ente.
  L'erogazione  del  trasferimento  a  pareggio  nonche' della quarta
trimestralita'  delle  somme  di  cui  all'art. 23, resta subordinata
all'inoltro  della  certificazione di cui al precedente comma ed alla
avvenuta  deliberazione  del  conto  consuntivo  1979. ((nonche' alla
trasmissione  del  modello  di rilevazione dei dati di cui al secondo
comma,  che deve essere trasmesso al Ministero dell'interno non oltre
il 30 settembre)).
  A valere sullo stanziamento del cap. 1590 dello stato di previsione
del  Ministero  dell'interno  per  l'anno  finanziario  1981  possono
altresi'  essere disposti pagamenti, in conto degli anni 1978, 1979 e
1980, per le finalita' di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge
29  dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27
febbraio  1978,  n.  43, agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre
1978, n. 843, ed agli articoli 15, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio
1980,  n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1980,
n. 299.
  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  sesto e settimo comma
dell'art. 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.
  Entro  il  31  marzo  1981  le  province  ed i comuni sono tenuti a
rettificare, per errori materiali, le certificazioni relative ad anni
precedenti.