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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal:  28-4-1981
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Art. 24


Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1981 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.
L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro il
((30 aprile 1981. Con successivo, analogo decreto, da emanarsi entro il 31 maggio 1981, viene approvato un modello per la rilevazione di notizie sul conto consuntivo 1979, in relazione al livello dei servizi, al fine di determinare parametri obiettivi che consentano il superamento graduale del criterio della spesa storica))
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((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 153))
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Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il
((31 luglio 1981))
, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente secondo comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.
L'erogazione del trasferimento a pareggio nonché della quarta trimestralità delle somme di cui all'art. 23, resta subordinata all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma ed alla avvenuta deliberazione del conto consuntivo 1979.
((nonché alla trasmissione del modello di rilevazione dei dati di cui al secondo comma, che deve essere trasmesso al Ministero dell'interno non oltre il 30 settembre))
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A valere sullo stanziamento del cap. 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1981 possono altresì essere disposti pagamenti, in conto degli anni 1978, 1979 e 1980, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed agli articoli 15, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1980, n. 299.
Si applicano le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'art. 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.
Entro il 31 marzo 1981 le province ed i comuni sono tenuti a rettificare, per errori materiali, le certificazioni relative ad anni precedenti.