DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal: 2-3-1981
                              Art. 23.

  Per   l'anno  1981  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a
corrispondere  a  ciascun  comune  e  a  ciascuna  provincia somme di
importo pari alle erogazioni disposte per l'anno 1980 in applicazione
di  quanto  stabilito  dagli  articoli 15, 23 e 24 secondo comma, del
decreto-legge  7  maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni,
in legge 7 luglio 1980, n. 299, incrementate del 16 per cento.
  Il  versamento di tali importi agli enti locali ha luogo in quattro
rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre;
ai  relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui
all'art.   11-bis   del  decreto-legge  29  dicembre  1977,  n.  946,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.