DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal: 28-4-1981
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20.

  ((I  comuni e le province con livello di spesa pro capite superiore
alla  media  nazionale,  determinata  ai  sensi dell'articolo 25, non
possono   presentare   piani   di   riorganizzazione  che  comportino
ampliamenti  delle piante organiche e modifiche delle medesime da cui
conseguano   maggiori   spese,  se  non  per  i  casi  di  dimostrata
insufficienza  delle piante organiche stesse. La commissione centrale
per  la finanza locale, nell'esame di propria competenza dei relativi
provvedimenti,  effettua,  ai  fini  dell'accertamento delle predette
condizioni,  una  valutazione comparativa con i livelli medi rilevati
per enti aventi analoghe caratteristiche demografiche, territoriali e
di servizi)).
  Il  quarto  comma  dell'art.  4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n.
153,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 7 luglio 1980, n.
299, e' sostituito dai seguenti:
  "I  comuni,  le  province,  i  consorzi e le rispettive aziende che
hanno  ottenuto l'approvazione dei piani generali di riorganizzazione
dalla  commissione  centrale  per la finanza locale dopo il 1 gennaio
1981,  sono  autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura
del  maggior  numero  di  posti  di  organico del piano approvato nel
limite  del  30  per cento nell'anno 1981, del 30 per cento nell'anno
1982  e  del  40 per cento nell'anno 1983 ((E' consentito derogare da
tali  limiti  esclusivamente  per  i posti eventualmente previsti nel
piano per l'attivazione di nuove opere)).
  Per  i  comuni  che  hanno  ottenuto  l'approvazione  del  piano di
riorganizzazione  da  parte della commissione centrale per la finanza
locale  entro  il  31  dicembre  1980,  le  limitazioni  suddette  si
applicano  per  i  posti per i quali a tale data non era stata ancora
deliberata l'indizione del relativo concorso".
  ((Resta  ferma  la  facolta' di cui al quinto comma dell'articolo 4
del  decreto-legge  7  maggio  1980, n. 153, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299)).
  ((Per  i  comuni  che  abbiano ottenuto l'approvazione del piano di
riorganizzazione  da  parte della commissione centrale per la finanza
locale entro il 31 dicembre 1980 e che avevano una spesa corrente pro
capite  desunta  dal  certificato  relativo al bilancio di previsione
1979  inferiore  a  quella determinata ai sensi delle lettere a) e b)
del  quarto  comma  dell'articolo  25,  la  copertura dei nuovi posti
d'organico  di cui al secondo comma del presente articolo ed il bando
dei  relativi  concorsi  possono avvenire nel limite del 50 per cento
nell'anno  1981  e  del  50  per  cento  nell'anno 1982. Per i comuni
colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19  ottobre  1979,  e  dal
terremoto  del  novembre  1980 e come tali riconosciuti dalle vigenti
disposizioni,  la  copertura  dei  nuovi  posti  d'organico di cui al
secondo   comma   del   presente   articolo   puo'  avvenire  con  la
discrezionalita'   che   sara'   fissata   dagli   enti   stessi  per
l'ampliamento della propria dotazione dei servizi)).
  Il   termine   del   31  dicembre  1980,  di  cui  all'art.  6  del
decreto-legge  7  maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e' prorogato al 31 dicembre 1981.
  Nell'esame dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici e dei
servizi  degli enti locali e di quelli di modifica di pianta organica
adottati  ai  sensi  degli  articoli 4 e 7 del decreto-legge 7 maggio
1980,  n.  153,  convertito  nella  legge  7  luglio 1980, n. 299, la
commissione   centrale   per   la  finanza  locale,  nell'intento  di
realizzare    gradualmente   in   campo   nazionale   una   perequata
distribuzione  delle  risorse,  dovra' curare, con univocita', che la
struttura   organizzativa   degli   enti   locali   venga  realizzata
armonicamente, assicurando comunque il massimo contemperamento tra la
richiesta  espansione organizzativa, legata alle accresciute esigenze
funzionali  dei  singoli  enti,  e  la  necessita' di non far gravare
eccessivamente i riflessi che ne derivano sulla pubblica finanza.
  Ai  fini  di  detto esame sara' consentito pertanto un piu' marcato
potenziamento delle strutture organizzative degli enti locali solo in
presenza    di   significativi   elementi,   sorretti   da   adeguata
documentazione,  quali:  l'incremento demografico costante registrato
nell'ultimo  quinquennio,  l'estensione territoriale, con particolare
riguardo  al numero ed alla grandezza delle frazioni; il numero delle
presenze  alberghiere  ed  extra  alberghiere  annue  nei  comuni con
prevalente   attivita'   turistica;   la  popolazione  effettivamente
dimorante  nei  comuni  sedi  di  universita'  o  adiacenti  a citta'
metropolitane  o  centri  di notevole attivita' industriale e sedi di
importanti uffici pubblici.