DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal: 2-3-1982
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 18.

  La  perdita  di  gestione  delle aziende speciali di trasporto ed i
contributi   alle   aziende  e  ai  consorzi  di  trasporto  comunque
costituiti  e  per  servizi  di  trasporto  pubblici gestiti in forme
diverse  non  possono  subire  incrementi  superiori  al 12 per cento
dell'ammontare  previsto  per  il  1900, quale risulta dai bilanci di
previsione  e dalle successive variazioni esecutive a norma di legge.
((2))
  Contestualmente alla delibera del bilancio devono essere deliberati
la  tariffa  minima per percorsi urbani di L. 200 e l'adeguamento dei
prezzi  degli  abbonamenti. I prezzi di questi ultimi, per i percorsi
urbani,  non  devono  essere  inferiori  al  prodotto  dei  giorni di
validita'  per il 100 per cento, l'85 per cento o il 70 per cento dal
prezzo  del biglietto di una corsa semplice, rispettivamente, per gli
abbonamenti  estesi all'intera rete, a due linee o ad una sola linea,
salvo  il  minor  prezzo  per  abbonamenti aventi validita' ridotta a
specifiche   e   limitate  fasce  orarie  di  servizio,  nonche'  per
abbonamenti  per  particolari  categorie  di  utenti.  Per i percorsi
extraurbani i prezzi degli abbonamenti non devono essere inferiori al
prodotto  dei  giorni di validita' per il 50 per cento del prezzo del
corrispondente  biglietto  di una corsa semplice. La nuova disciplina
tariffaria  deve  essere  applicata  non  oltre il quarantacinquesimo
giorno dalla data di adozione della delibera.
  Gli  enti  sono  tenuti  a  comunicare  al  Ministero  dell'interno
l'avvenuta  applicazione della nuova tariffa e dell'adeguamento degli
abbonamenti.   In   mancanza   di  tale  comunicazione  il  Ministero
dell'interno  non  eroga la quarta trimestralita' di cui all'articolo
23.
  Le  eventuali  maggiori perdite accertate a chiusura dell'esercizio
nonostante  l'attuato  aumento  delle  tariffe  sono finanziate dallo
Stato a consuntivo, con le modalita' di cui all'articolo 24, entro il
limite  massimo  di  un  incremento  del  16 per cento dell'ammontare
iscritto nei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 1980,
tenuto  conto delle successive variazioni esecutive a norma di legge.
((2))
  Per  le  aziende  appartenenti  alle categorie individuate ai sensi
dell'ultimo  comma  dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n.
843,  il  contributo  degli enti proprietari relativo alla perdita di
gestione  prevista  per  l'anno  1981 e' determinato sulla base della
perdita presunta dell'esercizio 1980, tenendo conto dei provvedimenti
programmati  per  l'anno  1980  e  per  il  graduale riequilibrio dei
bilanci  aziendali,  modificati,  ove occorra, in relazione ai valori
monetari.
  A  fronte  di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati
ad assumere un mutuo a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre
1978, n. 843.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 convertito con modificazioni dalla
L.  26  febbraio  1982,  n. 51 ha disposto (con l'art. 27-octies) che
"L'espressione "successive variazioni esecutive a norma di legge", di
cui  ai  commi  primo  e quarto dell'articolo 18 del decreto-legge 28
febbraio  1981,  n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 1981, n. 153, deve intendersi comprensiva di tutte le
variazioni apportate ai bilanci di previsione delle aziende, consorzi
e  servizi di trasporto, e recepite nei bilanci consuntivi degli enti
proprietari approvati dai competenti organi regionali di controllo.
  Gli  enti locali interessati sono autorizzati, in via eccezionale e
limitatamente  alle  voci  concernenti  i contributi e le perdite dei
servizi  di  trasporto  pubblico, ad apportare le relative variazioni
del  certificato  finanziario  allegato  al  bilancio  1981  entro il
termine perentorio del 30 aprile 1982")).