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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal:  2-3-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 18


La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto comunque costituiti e per servizi di trasporto pubblici gestiti in forme diverse non possono subire incrementi superiori al 12 per cento dell'ammontare previsto per il 1900, quale risulta dai bilanci di previsione e dalle successive variazioni esecutive a norma di legge.
((2))

Contestualmente alla delibera del bilancio devono essere deliberati la tariffa minima per percorsi urbani di L. 200 e l'adeguamento dei prezzi degli abbonamenti. I prezzi di questi ultimi, per i percorsi urbani, non devono essere inferiori al prodotto dei giorni di validità per il 100 per cento, l'85 per cento o il 70 per cento dal prezzo del biglietto di una corsa semplice, rispettivamente, per gli abbonamenti estesi all'intera rete, a due linee o ad una sola linea, salvo il minor prezzo per abbonamenti aventi validità ridotta a specifiche e limitate fasce orarie di servizio, nonché per abbonamenti per particolari categorie di utenti. Per i percorsi extraurbani i prezzi degli abbonamenti non devono essere inferiori al prodotto dei giorni di validità per il 50 per cento del prezzo del corrispondente biglietto di una corsa semplice. La nuova disciplina tariffaria deve essere applicata non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di adozione della delibera.
Gli enti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno l'avvenuta applicazione della nuova tariffa e dell'adeguamento degli abbonamenti. In mancanza di tale comunicazione il Ministero dell'interno non eroga la quarta trimestralità di cui all'articolo 23.
Le eventuali maggiori perdite accertate a chiusura dell'esercizio nonostante l'attuato aumento delle tariffe sono finanziate dallo Stato a consuntivo, con le modalità di cui all'articolo 24, entro il limite massimo di un incremento del 16 per cento dell'ammontare iscritto nei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 1980, tenuto conto delle successive variazioni esecutive a norma di legge.
((2))

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1981 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1980, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 e per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.
A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 ha disposto (con l'art. 27-octies) che "L'espressione "successive variazioni esecutive a norma di legge", di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, deve intendersi comprensiva di tutte le variazioni apportate ai bilanci di previsione delle aziende, consorzi e servizi di trasporto, e recepite nei bilanci consuntivi degli enti proprietari approvati dai competenti organi regionali di controllo.
Gli enti locali interessati sono autorizzati, in via eccezionale e limitatamente alle voci concernenti i contributi e le perdite dei servizi di trasporto pubblico, ad apportare le relative variazioni del certificato finanziario allegato al bilancio 1981 entro il termine perentorio del 30 aprile 1982")).