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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal:  28-4-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che permane la straordinaria necessità ed urgenza di non paralizzare l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1981;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1981 deve essere deliberato in pareggio entro il
((31 maggio 1981))
.
La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 24, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.
Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.