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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1981, n. 11

Adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1981, n. 104 (in G.U. 01/04/1981, n.90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1981)
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Testo in vigore dal:  2-4-1981
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 gennaio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

I termini ricadenti nel periodo compreso tra il 30 dicembre 1980 ed il 30 aprile 1981, fissati o prorogati con il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 874, e con il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 875, sono differiti di un mese.
Il settimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 874, è sostituito dal seguente:
"Il termine del 31 gennaio 1981, di cui ai precedenti commi primo, secondo e quarto, è ulteriormente differito al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soli soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni danneggiati".
Le proroghe di cui al presente articolo non si applicano ai termini processuali.
((Le parole "prorogato" e "proroga" di cui al nono comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "sospeso" e "sospensione".))