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DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1980, n. 799

Ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 875 (in G.U. 24/12/1980, n.351).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1989)
Testo in vigore dal:  25-12-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

((Nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,))
può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse per effetto del sisma senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso un anno dal 23 novembre 1980.
La procedura di cui agli articoli 727 e 728 del codice di procedura civile può essere omessa qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal sindaco del comune di residenza dello scomparso, previa assunzione delle opportune informazioni.
Si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, concernenti le disposizioni sulle persone scomparse in guerra.
Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta è sufficiente, al limitato fine di conseguire i benefici previsti dal presente decreto e dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, che gli interessati producano la dichiarazione di irreperibilità prevista dal precedente secondo comma.
Qualora la domanda per la dichiarazione di morte presunta venga respinta, il giudice dispone la restituzione delle somme ricevute in base ai benefici eventualmente ottenuti ai sensi del precedente comma e ordina la comunicazione del provvedimento alla competente autorità amministrativa.
Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari. La parte istante è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio anche per le inserzioni nei giornali previste dall'art. 729 del codice di procedura civile. A tal fine il presidente del tribunale, su richiesta dell'interessato, nomina il difensore.