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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 (in G.U. 24/12/1980, n.351).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  16-4-1981
aggiornamenti all'articolo

Art. 14-quinquies


Nei comuni disastrati
((...))
indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, con popolazione fino a cinquemila abitanti, i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono a richiesta collocati in aspettativa per un periodo di mesi quattro dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nei comuni disastrati
((...))
indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, con popolazione superiore a cinquemila abitanti, l'aspettativa, come prevista nel comma precedente, va concessa, a richiesta, al sindaco, ai componenti della giunta comunale e ad un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.
Alle aziende private va rimborsato il trattamento economico corrisposto ai dipendenti posti in aspettativa ai sensi dei commi precedenti. Il relativo onere grava sul fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.