DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1980, n. 693

Disposizioni urgenti in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891 (in G.U. 30/12/1980, n.355).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
Testo in vigore dal: 1-11-1980
                               Art. 5.

  Nel  primo  comma  dell'art.  10  del  decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 597, la lettera d) e' sostituita
dalla seguente:
  "d)  le  spese  mediche e quelle di assistenza specifica necessarie
nei  casi  di  grave  e  permanente invalidita' o menomazione, per la
parte  del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque
per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o
non  sia superiore a quindici milioni di lire. Le spese chirurgiche e
per  prestazioni specialistiche nonche' quelle per protesi dentarie e
sanitarie  in  genere  sono integralmente deducibili. La deduzione e'
ammessa   a  condizione  che  il  contribuente,  nella  dichiarazione
annuale,  indichi  il  domicilio  o  la residenza del percipiente nel
territorio   dello  Stato  e  dichiari  che  le  spese  sono  rimaste
effettivamente a proprio carico;".
  La  disposizione  che  precede  ha effetto relativamente agli oneri
sostenuti dal 1 gennaio 1980.