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DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1980, n. 693

Disposizioni urgenti in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891 (in G.U. 30/12/1980, n.355).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
Testo in vigore dal:  1-11-1980

Art. 5


Nel primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. Le spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche nonché quelle per protesi dentarie e sanitarie in genere sono integralmente deducibili. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico;".
La disposizione che precede ha effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1 gennaio 1980.