DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. 153

Norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 luglio 1980, n. 299 (in G.U. 08/07/1980, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1994)
Testo in vigore dal: 9-7-1980
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 29.

  ((Entro  il  30 settembre 1981 i comuni e le province sono tenuti a
provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi
degli   esercizi   1980   e   precedenti,   per  eliminare  le  somme
insussistenti  o  prescritte  ed  adeguare la contabilita' alle norme
previste  dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979,
n. 421.
  Prima dell'esame del conto 1980 i consigli degli enti approvano gli
elenchi,  distinti  per capitoli, dei residui da conservare nel conto
stesso.
  Con il provvedimento consiliare di cui al comma precedente:
    a)   sono   precisate,   per  i  residui  attivi,  le  azioni  da
intraprendere  dalla  giunta  per  il  recupero  delle  somme  dovute
all'ente,  fissando i termini entro i quali tali azioni devono essere
effettuate;
    b) sono determinate, per i residui passivi, le somme:
      1)  impegnate nelle forme di legge, non pagate e ancora dovute,
relative  a  spese  afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in
deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19
giugno  1979, n. 421, verranno conservate nei residui, soltanto se il
relativo debito non e' prescritto;
      2)  impegnate  e  non  ordinate,  ovvero ordinate e non pagate,
esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978, 1979 e 1980.
  La  redazione  degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere
ultimata  dagli  uffici  di  ragioneria degli enti entro il 31 maggio
1981.  Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati
dal  consiglio,  per  la  verifica  del conto consuntivo 1980, che li
accompagna con una loro relazione.
  Entro il 31 ottobre 1981 la deliberazione di approvazione del conto
consuntivo  1980 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad
un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati
con  la  situazione  al  31  dicembre  1977,  all'organo regionale di
controllo,  il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del
controllo   effettuato  sulla  deliberazione,  ne  inoltra  copia  ai
Ministeri   dell'interno   e  del  tesoro,  ed  alla  regione,  e  ne
restituisce  un  esemplare  all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto
esame.
  Ai  disavanzi  di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per
la  quota  che,  dopo  le operazioni contabili di cui al primo comma,
risulta  a  chiusura  del  conto  consuntivo  1980, e' data copertura
mediante  operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello
Stato,  secondo tempi, criteri e procedure stabiliti dal Ministro del
tesoro   con   proprio   decreto,   sentite   l'ANCI   e   l'UPI.  Le
somministrazioni  di  detti  mutui  devono  essere  destinate  in via
prioritaria  alla  regolarizzazione  dei  rapporti  debitori fra enti
locali derivanti da quote di concorso obbligatorio.
  Con  decreto  del Ministro dell'interno, di concerto con quello del
tesoro,  udite  l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 31 luglio 1980,
sono stabilite le modalita' che gli enti interessati devono osservare
per   attuare  la  revisione  straordinaria  dei  residui  e  per  la
compilazione  degli  elenchi  e  della  certificazione  previsti  dal
presente articolo.
  I  comuni  e le province possono provvedere agli adempimenti di cui
al  presente  articolo  prima  o contestualmente all'approvazione del
conto  consuntivo  1979.  In tale caso, la verifica straordinaria dei
residui  si  intende  riferita  agli  esercizi 1979 e precedenti e le
operazioni  di  mutuo  di  cui  al  sesto  comma  sono effettuate con
riferimento  ai disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1977, per
la  quota  che,  dopo  le  operazioni  contabili stabilite, risulta a
chiusura del conto consuntivo 1979.))