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DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. 153

Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 luglio 1980, n. 299 (in G.U. 08/07/1980, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1994)
Testo in vigore dal:  11-5-1980

Art. 25


Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1980, relative alla erogazione della indennità integrativa speciale o equipollente spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 30 punti di contingenza.
Tra le spese di personale previste per l'esercizio 1980 è consentito agli enti locali di istituire un fondo per gli oneri relativi al personale, che sarà utilizzato per le prestazioni lavorative a carattere occasionale o saltuario (giornalieri), per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), per supplenze nonché a quello che risulti incaricato con contratto di opera ai sensi dello art. 2222 del codice civile e per i rapporti continuativi direttamente convenzionati con i professionisti.
L'importo di tale fondo non potrà, nel suo complesso, superare la spesa sostenuta nell'anno 1979 per analoghi tipi di prestazioni, incrementato del 25 per cento.
Ferme restando le modalità di assunzione del personale straordinario contenute nell'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, è consentito, per i soli settori scolastico e di assistenza all'infanzia, trattenere in servizio fino a sei mesi il personale assunto per supplenza dei titolari.
La supplenza per puerperio può essere estesa allo intero periodo di assenza della titolare.
La disposizione di cui al precedente comma di applica altresì in caso di assenza per chiamata o richiamo alle armi, semprechè trattasi di posto unico in organico.
Ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ove le spese necessarie alle supplenze non trovino capienza negli stanziamenti come determinati dal presente articolo, è consentito portare tali maggiori spese in aumento del costo personale con le procedure e per le finalità previste dal precedente art. 24.