stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. 153

Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 luglio 1980, n. 299 (in G.U. 08/07/1980, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1994)
Testo in vigore dal:  9-7-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 24


Salvo quanto disposto dall'art. 2, terzo comma, gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Le maggiori spese derivanti dalle nuove assunzioni di personale
((nonché dalla concessione dei miglioramenti economici in applicazione del contratto di lavoro per il triennio 1979-1981))
sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci degli enti locali e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al precedente art. 23 entro il 31 marzo 1981.
Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1979, n. 609, si provvederà con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3.
Tra le spese di personale è altresì iscritto il fondo di cui al successivo art. 25.