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DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. 153

Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 luglio 1980, n. 299 (in G.U. 08/07/1980, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1994)
Testo in vigore dal:  11-5-1980

Art. 23


Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1980 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.
L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).
Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 30 giugno 1980, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.
L'erogazione del trasferimento a pareggio, nonché della quarta trimestralità delle somme di cui all'art. 15, resta subordinata all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma.
A valere sullo stanziamento del cap. 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1980 possono altresì essere disposti pagamenti, in conto degli anni 1978 e 1979, per le finalità di cui agli articoli 10 e II del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43, ed agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
In caso di impedimenti al pagamento dei trasferimenti agli enti locali, notificati prima dell'emissione del mandato, il Ministero dell'interno trattiene a disposizione di giustizia l'importo pignorato, oltre agli accessori ed alle spese valutati dall'Avvocatura erariale, e ordina il pagamento della differenza all'ente.
In caso di impedimenti notificati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, questa accantona in un deposito intestato al nome dell'ente l'importo pignorato oltre agli accessori ed alle spese valutati dall'Avvocatura erariale e provvede al pagamento della differenza, con versamento nel conto corrente postale dell'ente.
L'impedimento si trasferisce di diritto sul deposito costituito. Le modalità per la costituzione del deposito, per la estinzione del titolo di spesa e per l'esecuzione del giudicato saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro.