DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. 153

Norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 luglio 1980, n. 299 (in G.U. 08/07/1980, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1994)
Testo in vigore dal: 11-5-1980
                              Art. 23.

  Il  pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi
della  legge, e' assicurato per l'anno 1980 da trasferimenti a carico
del  bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero
dell'interno.
  L'importo  di tali erogazioni e' determinato sulla base di apposite
certificazioni,  firmate  dal  legale  rappresentante dell'ente e dal
segretario,  le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentita
l'Associazione  nazionale  comuni  italiani  (ANCI)  e l'Unione delle
province d'Italia (UPI).
  Il  certificato  e'  allegato  al  bilancio  e  viene con lo stesso
trasmesso  al  competente  organo  regionale  di  controllo, il quale
attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato
sul  bilancio  e  lo inoltra entro dieci giorni dall'avvenuto esame e
comunque  non oltre il 30 giugno 1980, con le modalita' stabilite nel
decreto  ministeriale  di  cui  al  precedente  comma,  ai  Ministeri
dell'interno  e  del  tesoro  e  alla  regione  e  ne  restituisce un
esemplare all'ente.
  L'erogazione  del  trasferimento  a  pareggio, nonche' della quarta
trimestralita'  delle  somme  di  cui  all'art. 15, resta subordinata
all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma.
  A valere sullo stanziamento del cap. 1590 dello stato di previsione
del  Ministero  dell'interno  per  l'anno  finanziario  1980  possono
altresi'  essere disposti pagamenti, in conto degli anni 1978 e 1979,
per  le  finalita'  di cui agli articoli 10 e II del decreto-legge 29
dicembre  1977,  n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43,
ed agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
  In  caso  di  impedimenti  al pagamento dei trasferimenti agli enti
locali,  notificati  prima  dell'emissione  del mandato, il Ministero
dell'interno   trattiene   a   disposizione  di  giustizia  l'importo
pignorato,    oltre   agli   accessori   ed   alle   spese   valutati
dall'Avvocatura  erariale,  e  ordina  il  pagamento della differenza
all'ente.
  In  caso  di  impedimenti  notificati  alla  sezione  di  tesoreria
provinciale dello Stato, questa accantona in un deposito intestato al
nome dell'ente l'importo pignorato oltre agli accessori ed alle spese
valutati  dall'Avvocatura  erariale  e  provvede  al  pagamento della
differenza,  con  versamento  nel  conto  corrente postale dell'ente.
L'impedimento  si  trasferisce di diritto sul deposito costituito. Le
modalita'  per  la  costituzione  del deposito, per la estinzione del
titolo  di spesa e per l'esecuzione del giudicato saranno determinate
con decreto del Ministro del tesoro.