stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. 153

Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 luglio 1980, n. 299 (in G.U. 08/07/1980, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1994)
Testo in vigore dal:  9-7-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 16



La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende ed ai consorzi di trasporto di cui al sesto comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non potranno subire incrementi superiori al 19,70 per cento dell'ammontare iscritto nel bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 1979.
((Se gli enti locali verificano alla chiusura dell'esercizio finanziario 1980 che le aziende speciali di trasporto non hanno potuto contenere la perdita di gestione entro il limite di cui al comma precedente, possono far ricorso alla facoltà di cui al quinto comma qualora siano stati adottati successivamente al 1 gennaio 1980 o si adottino entro il 31 dicembre 1980 adeguati aumenti tariffari e semprechè la tariffa minima per i percorsi urbani non sia inferiore a lire duecento.))

Il versamento alle aziende interessate da parte degli enti locali delle somme corrispondenti all'incremento di cui al primo comma resta subordinato all'adempimento previsto al settimo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
Le aziende speciali di trasporto degli enti locali qualora non riescano a sostenere gli oneri derivanti per gli anni 1979 e precedenti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro degli autoferrotramvieri nell'ambito dei loro bilanci relativi agli esercizi 1979 e 1980 sono autorizzate a superare il limite di cui al primo comma del presente articolo per un importo non superiore ai detti oneri.
Per il finanziamento di tali maggiori oneri gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui presso gli istituti già designati con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;
la relativa quota di ammortamento sarà integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte dell'azienda che la iscriverà nel proprio bilancio.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, ai consorzi di trasporto comunque costituiti tra enti locali o ai servizi di trasporto gestiti dagli enti stessi in forma diversa.
((Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, al finanziamento delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione, afferente ai bilanci 1979 e precedenti, delle aziende costituite sotto forma di società per azioni, quando l'ente locale, o l'insieme di più enti locali, riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, può essere provveduto mediante la contrazione di un mutuo la cui annualità di ammortamento, che dovrà essere iscritta fra le spese correnti fermo il limite di cui al primo comma del successivo articolo 21, è integralmente rimborsata all'ente o agli enti locali da parte dell'azienda che la iscrive nel proprio bilancio.))