stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. 153

Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 luglio 1980, n. 299 (in G.U. 08/07/1980, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1994)
Testo in vigore dal:  11-5-1980

Art. 15


Per l'anno 1980 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari all'ammontare complessivo delle erogazioni disposte per l'anno 1979 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con le seguenti variazioni:
a) le erogazioni di cui alle lettere a), c) e d) del predetto articolo sono elevate del 20 per cento e - per i comuni e le province del Mezzogiorno nonché per i comuni appartenenti al centro-nord e classificati a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, totalmente montani o parzialmente montani con popolazione fino a 20 mila abitanti alla data del 31 dicembre 1978 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT - del 25 per cento;
b) le somme previste alla lettera b) di tale articolo sono corrisposte al netto del 20 o del 25 per cento, come sopra applicato, per l'anno 1980, sulle erogazioni di cui alla lettera a) dello stesso articolo;
c) le somme previste dalla lettera e) di tale articolo sono corrisposte nella misura pari al cento per cento.
Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 marzo, il 20 giugno e il 20 ottobre 1980; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e quelle di cui all'art. 14 del presente decreto.
Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1978, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, è corrisposta in unica soluzione entro il 31 maggio 1980 una ulteriore erogazione di lire 10.000 per abitante.
Il Ministero dell'interno provvederà a trattenere a ciascun comune e a ciascuna provincia le somme corrispondenti all'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera previste per l'anno 1979 all'atto della corresponsione delle rate del 20 giugno e del 20 ottobre, le cui erogazioni restano subordinate alla effettuazione delle predette trattenute. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a far pervenire entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto apposita segnalazione al Ministero dell'interno a firma del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale e del segretario comunale o provinciale.
Non si provvede ad alcuna trattenuta, a qualsiasi titolo, delle somme corrispondenti ai contributi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 26 aprile 1976, n. 189, in relazione alle leggi in essi richiamate, corrisposti per gli esercizi a partire dall'anno 1978.