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DECRETO-LEGGE 13 marzo 1980, n. 66

Interventi a garanzia dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto in regime di concessione.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 16 maggio 1980, n. 176 (in G.U. 17/05/1980, n.134).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1982)
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Testo in vigore dal:  20-3-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare provvedimenti per consentire al Ministero dei trasporti interventi finanziari intesi a garantire la continuità e la regolarità dei pubblici servizi di trasporto ferroviario in concessione, in attesa dell'emanazione di nuove norme in attuazione dell'art. 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Il termine del 1 gennaio 1980, previsto dal terzo dal quarto comma dell'art. 15 della legge 8 giugno 1978 n. 297, quale limite di efficacia, per le ferrovie in regime di concessione, delle disposizioni contenute nei citati commi, è differito alla data di entrata in vigore delle nuove norme legislative per il risanamento delle ferrovie stesse, in base ai criteri stabiliti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297.