DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  A decorrere dal 1 giugno 2005, nei casi di  infermita'  comportante
incapacita' lavorativa,  il  medico  curante  trasmette  all'INPS  il
certificato di diagnosi sull'inizio e  sulla  durata  presunta  della
malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e
le modalita' procedurali determinate dall'INPS medesimo. 
  Il lavoratore e' tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio,  a
recapitare o a  trasmettere,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, l'attestazione della  malattia,  rilasciata  dal  medico
curante, al datore di lavoro,  salvo  il  caso  in  cui  quest'ultimo
richieda all'INPS la trasmissione in via  telematica  della  suddetta
attestazione, secondo modalita' stabilite dallo stesso Istituto. 
  Con apposito decreto interministeriale dei Ministri  del  lavoro  e
delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle  finanze
e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sono  individuate  le  modalita'
tecniche, operative e di  regolamentazione,  al  fine  di  consentire
l'avvio della nuova procedura  di  trasmissione  telematica  on  line
della   certificazione   di   malattia   all'INPS   e   di    inoltro
dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro, previsti
dal primo e dal secondo comma del presente articolo. 
  Le eventuali visite di controllo  sullo  stato  di  infermita'  del
lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio  1970,  n.
300, o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale
o  della  struttura  sanitaria  pubblica  da  esso   indicata,   sono
effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni. 
  Il datore di lavoro  deve  tenere  a  disposizione  e  produrre,  a
richiesta,  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   la
documentazione in suo possesso. Nella ipotesi di cui all'articolo  1,
sesto comma, devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del
datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento  dell'attestazione
di malattia i dati salariali necessari per il pagamento  agli  aventi
diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternita'. 
  Qualora l'evento morboso  si  configuri  quale  prosecuzione  della
stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da  parte  del  medico
curante nel certificato e nell'attestazione di cui  al  primo  comma.
(17) 
  ((A decorrere dal 1º gennaio 2015 il  medico  necroscopo  trasmette
all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  entro  48   ore
dall'evento, il certificato  di  accertamento  del  decesso  per  via
telematica on line secondo le  specifiche  tecniche  e  le  modalita'
procedurali gia' utilizzate ai fini delle  comunicazioni  di  cui  ai
commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al  primo
periodo  si  applicano  le  sanzioni  di  cui  all'articolo  46   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)). 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  la L. 23 aprile 1981, n. 155 ha disposto (con l'art.  15  comma  1)
che il secondo comma del D.L. 30 dicembre 1979, n.  663,  convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' sostituito
con effetto dal 15 marzo 1980. 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 15 - 29  settembre  1988,  n.
1143  (in  G.U.   1a   s.s.   04/01/1989,   n.   1)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 2, d.l. 30  ottobre  1979,
n.  663  (Finanziamento  del  servizio  sanitario  nazionale  nonche'
proroga dei contratti stipulati dalle  pubbliche  amministrazioni  in
base alla L. 1› giugno 1977,  n.  285,  sull'occupazione  giovanile),
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980,  n.  33,
nel testo sostituito dall'art. 15, legge  23  aprile  1981,  n.  155,
nella parte in cui non consente al lavoratore assicurato di addurre e
provare l'esistenza di un giustificato motivo del ritardato invio del
certificato medico della malattia che lo ha colpito".