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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal:  20-8-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 7


Le spese per l'assistenza sanitaria, ivi comprese le spese di personale, per le funzioni di fatto esercitate nel 1979 dai comuni e dalle province e loro consorzi sono provvisoriamente iscritte nei bilanci di previsione degli enti stessi per l'anno finanziario 1980 in misura pari al 50 per cento dell'ammontare previsto per il 1979 quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi per legge; contestualmente è iscritto in via provvisoria apposito stanziamento di entrata di pari ammontare in relazione ai finanziamenti che dovranno essere effettuati dalle regioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale loro assegnate.
Le previsioni di spesa di cui al precedente comma debbono trovare collocazione, senza alcuna eccezione ed in appositi capitoli, nella rubrica relativa alla "Assistenza sanitaria" istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.
Entro il 30 aprile 1980 le regioni provvedono a determinare, per ciascun comune, provincia e consorzio, lo ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria da iscrivere definitivamente nei bilanci di previsione, assicurandone l'integrale finanziamento con imputazione alla quota del Fondo sanitario nazionale ad esse attribuita.
((4))

Le entrate comunque derivanti ai comuni e alle province e loro consorzi in relazione ai servizi prestati per l'assistenza sanitaria, con esclusione dei finanziamenti regionali di cui ai commi precedenti, dovranno essere previsti tra le partite di giro e versate all'entrata del bilancio dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 1 luglio 1980, n. 285 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1980, n. 441 ha disposto (con l'art. 16-bis comma 2) che "il termine del 30 aprile 1980 previsto dal terzo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è prorogato al 31 ottobre 1980".