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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2024)
Testo in vigore dal:  1-1-1981
aggiornamenti all'articolo

Art. 26

((I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino all'espletamento degli esami di idoneità da parte delle stesse amministrazioni.
Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti a tempo pieno ad una attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione))
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Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti, a tempo pieno, ad un'attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.
Con effetto dal 15 gennaio 1980 le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti pubblici non economici non possono predisporre nuovi programmi o progetti ai sensi dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.
L'attuazione dei programmi o dei progetti finanziati dal CIPE ai sensi dell'art. 25 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, deve avere inizio non oltre il 31 marzo 1980. Per i progetti la cui esecuzione non sia stata iniziata entro il 31 marzo 1980, decade la delibera del relativo finanziamento adottata dal CIPE.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33.