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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal:  7-5-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 15


Nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978, aventi diritto all'indennità integrativa speciale a norma delle disposizioni vigenti alla data stessa, il divieto di cumulo di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agli incrementi dell'indennità stessa accertati dal 1 gennaio 1979 in poi.
((18))
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AGGIORNAMENTO (18)
La Corte costituzionale, con sentenza 15 - 29 aprile 1992, n. 204 (in G.U. 1a s.s. 06/05/1992, n. 19) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), conv. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale.