DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 23-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 14-septies 
 
  Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della  pensione  non
reversibile spettante ai ciechi civili di cui  all'articolo  2  della
legge 27 maggio 1970, n. 382,  e  successive  modificazioni,  nonche'
della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e 17  della
legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive  modificazioni,  in  favore
dei mutilati e degli invalidi civili  nei  cui  confronti  sia  stata
accertata  una  totale  o  parziale  inabilita'  lavorativa,  nonche'
l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'articolo 1
della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive  modificazioni,  che
viene definito "pensione non reversibile", e' elevato  a  L.  100.000
comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980,
della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge  3
giugno 1975, n. 160. 
  Le pensioni di cui al comma  precedente  sono  erogate  per  intero
anche ai ciechi civili,  ai  mutilati,  agli  invalidi  civili  e  ai
sordomuti ospiti di istituti o case di riposo. 
  I benefici di cui ai commi primo e secondo sono  estesi  ai  ciechi
titolari di pensione di cui all'articolo  1  della  legge  27  maggio
1970, n. 382, minori di diciotto anni. 
  Con decorrenza 1 luglio 1980  i  limiti  di  redditi  di  cui  agli
articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,  convertito
con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n.  114,  e  successive
modificazioni, sono elevati a  L.  5.200.000  annui,  calcolati  agli
effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli  indici  di
valutazione  delle  retribuzioni   dei   lavoratori   dell'industria,
rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari. (14) 
  Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente  il  limite  di
reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei  mutilati  e
degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17  della  legge  30
marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  e'
fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati  agli  effetti  dell'IRPEF
con esclusione del reddito percepito da altri componenti  del  nucleo
familiare di cui il soggetto interessato fa parte. 
  Il limite di reddito di cui al comma  precedente  sara'  rivalutato
annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori
dell'industria rilevate dallo ISTAT agli effetti della  scala  mobile
sui salari. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili. 
  ((Il limite di reddito per il diritto alla pensione  di  inabilita'
in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di  cui  all'articolo
12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' calcolato con riferimento al
reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito  percepito
da  altri  componenti  del  nucleo  familiare  di  cui  il   soggetto
interessato fa parte)). ((22)) 
  All'onere  derivante  dalle  disposizioni  del  presente  articolo,
valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di  previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo,
utilizzando parzialmente l'accantonamento  "Potenziamento  del  Corpo
della guardia di finanza". 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 8 ottobre 1984,  n.  660  ha  disposto  (con  l'art.  1)  che
"l'articolo 14-septies, quarto comma, del decreto-legge  30  dicembre
1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  29
febbraio 1980, n. 33, deve intendersi nel senso che, a partire dal  1
luglio 1980, il limite  di  reddito  per  il  diritto  alla  pensione
spettante  ai  ciechi  civili  che  abbiano  un  residuo  visivo  non
superiore ad  un  ventesimo  in  entrambi  gli  occhi  con  eventuale
correzione e' pari a quello  previsto,  dalla  norma  stessa,  per  i
ciechi civili assoluti". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013 n. 99 ha disposto (con l'art. 10, comma 6)  che  "La
disposizione  del  settimo   comma   dell'articolo   14-septies   del
decreto-legge   30   dicembre   1979,   n.   663,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980,  n.  33,  introdotta  dal
comma 5, si applica anche alle domande di pensione di  inabilita'  in
relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento  definitivo  e
ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza  definitiva
alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,
limitatamente al riconoscimento del diritto a  pensione  a  decorrere
dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non  si
fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della  data
di entrata in vigore della presente  disposizione,  laddove  conformi
con i criteri di cui al comma 5".