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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal:  23-8-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 14-septies



Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, nonché della pensione di invalidità di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilità lavorativa, nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene definito "pensione non reversibile", è elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo.
I benefici di cui ai commi primo e secondo sono estesi ai ciechi titolari di pensione di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, minori di diciotto anni.
Con decorrenza 1 luglio 1980 i limiti di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a L. 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari. (14) Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.
Il limite di reddito di cui al comma precedente sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dallo ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili.
((Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte))
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((22))

All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento "Potenziamento del Corpo della guardia di finanza".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 8 ottobre 1984, n. 660 ha disposto (con l'art. 1) che "l'articolo 14-septies, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, deve intendersi nel senso che, a partire dal 1 luglio 1980, il limite di reddito per il diritto alla pensione spettante ai ciechi civili che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione è pari a quello previsto, dalla norma stessa, per i ciechi civili assoluti".
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AGGIORNAMENTO (22)

Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 99 ha disposto (con l'art. 10, comma 6) che "La disposizione del settimo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5".