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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 661

Norme in materia di tariffe autostradali e integrazione delle norme di cui al decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, relativo alla dichiarazione di decadenza della società Sara da concessionaria di costruzione di autostrade.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 32 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/1980)
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Testo in vigore dal:  1-1-1980

Art. 6


L'art. 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, è sostituito dal seguente:
"Per l'espletamento dei compiti connessi con la successione dell'A.N.A.S. alla Sara, il direttore generale dell'Azienda si avvale dei fondi somministrati con ordinativi diretti commutabili in quietanze di contabilità speciale a lui intestata.
Ai fondi così somministrati si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689".
All'art. 11 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, è aggiunto il seguente comma:
"Le eventuali disponibilità accertate sulla quota per oneri di carattere generale di cui al comma precedente possono essere utilizzate per far fronte agli oneri previsti dal primo comma del presente articolo. Al soddisfacimento di questi ultimi oneri possono essere altresì destinate le somme affluite alla contabilità speciale di cui all'art. 9 per recupero di crediti, per rimborsi e per contributi già di pertinenza della Società autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) ed attinenti ai lavori di costruzione delle autostrade A24 e A25".