DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 629

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.15 febbraio 1980, n. 25 (in G.U. 16/02/1980, n.46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal: 19-12-1979
                               Art. 6.

  L'esecuzione  dei provvedimenti per i quali non e' stata presentata
l'istanza  di cui al primo comma dell'art. 5 nel termine ivi previsto
ovvero la stessa non e' stata accolta, resta fissata per le date gia'
stabilite  ai  sensi  del  decreto-legge  30  gennaio  1979,  n.  21,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.
  Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e
4   del  decreto-legge  30  gennaio  1979,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.
  Chi  non  adempie  le  obbligazioni  previste  nell'articolo  4 del
decreto-legge  30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni,
nella  legge  31  marzo  1979,  n.  93,  decade  dal  beneficio della
sospensione  dell'esecuzione  del  provvedimento di rilascio comunque
concesso.  Il  pretore,  su ricorso del locatore, previa comparizione
delle   parti,  accertata  la  decadenza  del  beneficio,  fissa  per
l'esecuzione una nuova data compresa nei trenta giorni successivi.