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DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 629

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.15 febbraio 1980, n. 25 (in G.U. 16/02/1980, n.46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal:  19-12-1979

Art. 6


L'esecuzione dei provvedimenti per i quali non è stata presentata l'istanza di cui al primo comma dell'art. 5 nel termine ivi previsto ovvero la stessa non è stata accolta, resta fissata per le date già stabilite ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.
Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.
Chi non adempie le obbligazioni previste nell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio comunque concesso. Il pretore, su ricorso del locatore, previa comparizione delle parti, accertata la decadenza del beneficio, fissa per l'esecuzione una nuova data compresa nei trenta giorni successivi.