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DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 629

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.15 febbraio 1980, n. 25 (in G.U. 16/02/1980, n.46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal:  19-12-1979

Art. 23


Gli enti e le società indicate nel primo comma dello art. 4-quater del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, devono, altresì, comunicare al prefetto competente per territorio l'elenco, con la relativa ubicazione, delle unità immobiliari che sono o si rendano disponibili nel comune capoluogo e, distintamente, negli altri comuni della provincia, nonché l'elenco, compilato nominativamente, delle richieste di locazione di tali unità riferite alle singole province.
Contestualmente devono essere comunicati gli elenchi nominativi delle persone cui sono stati locati, nel corso del mese, gli immobili disponibili.
Gli adempimenti suddetti devono essere compiuti entro i primi dieci giorni di ogni mese con riferimento al mese precedente; entro il 10 gennaio 1980 devono essere, altresì, comunicati tutti i dati relativi agli adempimenti compiuti dalla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 1979, n. 93.