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DECRETO-LEGGE 19 giugno 1979, n. 207

Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonchè dei termini di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 agosto 1979, n. 376 (in G.U. 17/08/1979, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1979)
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Testo in vigore dal:  18-8-1979
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, nella considerazione che il programma di ricostruzione del Friuli non è stato ancora ultimato, alla proroga dei termini relativi ad alcune agevolazioni tributarie e contributive a suo tempo disposte in favore delle popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e di grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

((Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato al 30 giugno 1979 dall'articolo 3-ter del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981 limitatamente alle cessioni di beni e servizi indicate nelle lettere a), b), c), e) ed f) del primo comma ed a quelle indicate nelle lettere b), c), e) ed f) del quinto comma del citato articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.))