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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 21

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 93 (in G.U. 01/04/1979, n.91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1979)
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Testo in vigore dal:  2-4-1979
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Art. 4-quater

Art. 4 - quater

((Gli enti pubblici previdenziali, con esclusione della Cassa nazionale del notariato, e le società ed enti assicurativi che sono tenuti per legge, per statuto o per disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, devono mensilmente rendere pubblico, mediante l'affissione di apposito avviso presso il comune e la pretura nel cui mendamento è sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che si siano rese o che si rendano disponibili.
Le unità immobiliari indicate nel comma precedente non possono essere locate se la loro disponibilità non è stata resa pubblica con le modalità indicate nel primo comma.
Nella locazione delle stesse unità immobiliari gli enti e le società indicate nel primo comma devono dare priorità a coloro che ne abbiano fatto richiesta e che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo 2.))