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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. 816

Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonchè d'imposta locale sui redditi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 53 (in G.U. 21/02/1979, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1979)
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Testo in vigore dal:  1-1-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 2



Il termine stabilito al secondo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1974, già prorogato al 31 dicembre 1978 con l'art. 54 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.
Il termine del 31 dicembre 1978 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20, è prorogata al 31 dicembre 1979 relativamente all'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro e ipotecarie. I termini del 31 dicembre 1978 e 31 dicembre 1979 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20, sono prorogati al 31 dicembre 1979 e 31 dicembre 1980 relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residenziale pubblica. Restano ferme, fino alla data dalla quale hanno effetto le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il restante settore dell'edilizia, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31, ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "il termine del 31 dicembre, 1979 previsto dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 53, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1980, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie".