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DECRETO-LEGGE 18 agosto 1978, n. 481

Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dallo art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1978, n. 641 (in G.U. 24/10/1978, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1989)
Testo in vigore dal:  25-10-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-decies

((L'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, attualmente erogato dall'ANMIL, verrà erogato a far tempo dal 1 aprile 1979, dall'INAIL. All'INAIL e altresì trasferito l'onere, già posto a carico dell'ANMIL dall'articolo 8, primo comma, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, del contributo annuale per la concessione dell'assegno speciale ai superstiti dei titolari di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento deceduti per causa non dipendente dall'infortunio o dalla malattia professionale.
L'ANMIL è sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
La commissione tecnica di cui all'articolo 113 de decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, individua la quota parte delle entrate dell'ANMIL, nonché i contingenti di personale da trasferire all'INAIL.
Il contributo per il sostegno dell'attività associativa dell'ANMIL di cui al terzo comma dell'articolo 115 de decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, e determinato su proposta della commissione tecnica prevista dall'articolo 113 del decreto medesimo.))