DECRETO-LEGGE 24 giugno 1978, n. 299

Modificazioni alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1978, n. 464 (in G.U. 22/08/1978, n.233).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1987)
Testo in vigore dal: 28-3-1987
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 4 - bis

  ((1.  Nei  comuni  indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio
1970,  n.  21, e nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178,
il  contributo  per  la  ricostruzione della prima unita' immobiliare
destinata  ad  uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, e' pari
al  costo  di  intervento  moltiplicato per la superficie complessiva
dell'unita'  immobiliare  da  ricostruire,  sino ad un massimo di 110
metri quadrati utili abitabili.
  2. Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata
alle  esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare,
il   contributo   e'  commisurato  alla  superficie  utile  abitabile
occorrente  per  la  costruzione  di  un  alloggio  adeguato  a dette
esigenze  abitative,  ai  sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile
1976,  n.  178.  Per  le  unita' immobiliari appartenenti allo stesso
proprietario,  oltre  la  prima, anche se destinate ad uso diverso da
quello  abitativo, il contributo e' commisurato alla superficie utile
abitabile  dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire fino ad un
massimo di novantacinque metri quadrati utili abitabili.
  3.  Il  contributo  massimo  per  la  riparazione  anche  di unita'
immobiliari  diverse dalle abitazioni e' pari a quello determinato ai
sensi  dell'articolo  2  del  decreto-legge  28 febbraio 1984, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.
  4.  All'erogazione  dei  contributi  si  provvede  con le modalita'
dell'articolo  15  della legge 14 maggio 1981, n. 219. Fermi restando
gli  scaglionamenti  percentuali previsti dall'articolo 6 della legge
29 aprile 1976, n. 178, integrato dall'articolo 8 della legge 7 marzo
1981,  n.  64,  il  costo  di  intervento  per  la determinazione del
contributo  e'  fissato  semestralmente  con decreto del Ministro dei
lavori  pubblici ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976,
n.  178,  e  successive  modificazioni,  e  si  applica  a  tutte  le
assegnazioni disposte nel periodo di riferimento.
  5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano anche ai
lavori  comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare alla
data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a
tale  epoca.  Sono  abrogati  gli  articoli 6 e 7 della legge 7 marzo
1981, n. 64.
  6.  Ai  contributi  di  cui  ai  precedenti  commi  si applicano le
maggiorazioni, tra loro cumulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del
decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 1984, n. 80)).