stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1978, n. 216

Misure fiscali urgenti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1978, n. 388 (in G.U. 26/07/1978, n.207).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2001)
Testo in vigore dal:  27-7-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

((Sono elevate a L. 20.000 ciascuna le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonché quella di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo))

All'art. 2 della tariffa allegato A, parte 11, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, modificato dal terzo comma dell'art. 31 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, le parole: "scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 5.000" sono sostituite con le parole: "scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 20.000".
Le disposizioni dei commi precedenti
((e quelle dei successivi articoli 6 e 7 del presente decreto))
si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.
((Fermo restando il diritto alla registrazione gratuita degli atti soggetti ad imposta sostitutiva degli atti connessi al processo del lavoro di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e di quelli previsti da accordi internazionali e da leggi relative a enti o organismi internazionali, sono assoggettati all'obbligo della registrazione con il pagamento dell'imposta fissa gli atti per i quali disposizioni di leggi speciali consentono la registrazione gratuita. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500.
A decorrere dal 1 ottobre 1978 le aliquote dello 0,75 per cento e dello 0,25 per cento previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono elevate, la prima, all'1,50 per cento e, la seconda, allo 0,50 per cento.
L'imposta stabilita alle singole voci dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, modificato dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, nonché a quelle dell'articolo 1 della tabella allegata a quest'ultima legge è aumentata di L. 15.000.
Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - semprechè non siano adatti al trasporto di cose - l'imposta di cui al comma precedente è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera D) delle disposizioni richiamate dal citato comma precedente, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili))
.