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DECRETO-LEGGE 30 marzo 1978, n. 77

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1978, n. 220 (in G.U. 30/05/1978, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1978)
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Testo in vigore dal:  1-4-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1


I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 31 marzo 1978 sono prorogati sino al 30 giugno 1978.
Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore ad otto milioni di lire.
Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.
Nei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani destinati ad uso di abitazione, in corso alla data del 31 marzo 1978 e non soggetti a proroga, il canone non può essere aumentato, anche se la locazione venga rinnovata con altro conduttore.
Sino alla predetta data del 30 giugno 1978 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito nella legge 23 dicembre 1977, n. 928, nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani, fatta eccezione per quelle che prevedono la sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili locati.