stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. 946

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 43 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal:  13-10-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 6


Nell'anno 1978 i comuni, le province, le loro aziende e i loro consorzi, non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra di quello del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976.
Per l'anno 1978 non potrà essere assunto, per mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.
Le province, i comuni capoluogo di provincia e quelli superiori a cinquantamila abitanti contestualmente al bilancio 1978 accertano il numero dei posti che sono vacanti nei confronti del limite di cui al primo comma o che si renderanno vacanti a seguito di pensionamento entro il 31 dicembre 1978 nei servizi comunali e nelle aziende e nelle province e loro aziende.
Con riferimento a tale accertamento i comuni e le province deliberano il piano di utilizzazione di tale complessiva disponibilità di posti provvedendo, ove questo sia richiesto da esigenze derivati dalla ristrutturazione dei servizi o dalla istituzione di nuovi, a modificare le qualifiche dei posti da ricoprire. La modifica delle qualifiche costituisce modifica delle relative piante organiche.
I comuni la cui popolazione è compresa tra i trentamila ed i cinquantamila abitanti, e i consorzi tra i comuni, o fra i comuni e le province, previa la ristrutturazione prevista dall'articolo 9-bis del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, possono assumere, in eccedenza al limite di cui al primo comma, il solo personale specializzato che è strettamente necessario alla gestione di nuovi servizi pubblici e sociali istituiti o da istituire a seguito di opere già realizzate o che si realizzeranno entro il 1978, entro il limite di un quarto dei posti vacanti nel vigente organico. La delibera per tali assunzioni, ove necessario; comporta modifica della pianta organica.
I comuni compresi tra i 5 mila ed i 30 mila abitanti, e sempre in dipendenza di provvedimenti che riguardino la istituzione di nuovi servizi a seguito di opere già realizzate o che si realizzeranno entro il 1978, possono provvedere, previa la ristrutturazione prevista dall'articolo 9-bis del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, alla copertura di un terzo dei posti vacanti nel vigente organico, provvedendo, ove necessario, a modificare le qualifiche dei posti da ricoprire. La modifica delle qualifiche costituisce modifica della relativa pianta organica.
I limiti di cui al quinto e sesto comma sono elevati rispettivamente del 10 e 20 per cento per i comuni del Mezzogiorno.
Per i comuni fino a cinquemila abitanti è consentita la copertura totale dei posti previsti nella vigente pianta organica con facoltà di modificare le qualifiche dei posti vacanti. La modifica delle qualifiche costituisce modifica della relativa pianta organica.
I comuni sino a 10.000 abitanti che non presentino vacanze nella pianta organica, possono assumere, previa modifica della suddetta pianta, un numero di dipendenti, semprechè si tratti di personale specializzato e destinato a nuovi servizi, sino ad un massimo del 10 per cento del personale in servizio al 31 dicembre 1976.
I comuni e le province istituiti dal 1 gennaio 1974, i cui ruoli organici al 31 dicembre 1977 presentino vacanze, possono procedere ad assunzioni di personale nell'anno 1978 nel limite del 50 per cento delle vacanze stesse.
L'eventuale personale non di ruolo in servizio presso le province e i comuni di cui ai commi precedenti si computa ai fini della copertura del numero dei posti vacanti nella pianta organica.
Le spese per il personale derivanti dalla applicazione dei precedenti commi verranno portate in aumento del costo considerato Ma quinto comma dell'articolo 5 e ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente locale, saranno coperte, a consuntivo, con le modalità dell'articolo 11, entro il 31 marzo 1979.
Il numero dei posti da ricoprire a norma dei precedenti commi è riservato, fino al 30 per cento, ai giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285. Tale percentuale è elevata al 50 per cento per gli enti locali del Mezzogiorno. Alla copertura dei posti si provvede comunque secondo le modalità ed in base ai titoli previsti dai regolamenti del personale.
Nel limite di cui al primo comma non è compreso il personale o comandato dalla regione o la cui spesa è coperta da contributi statali o regionali concessi a seguito della attribuzione o delle deleghe di funzioni amministrative.
Fino all'entrata in vigore della riforma della finanza locale la commissione centrale della finanza locale esercita le sue funzioni soltanto in ordine alle deliberazioni concernenti il trattamento economico generale del personale e le modifiche dei ruoli organici dello stesso diverse da quelle previste nei precedenti commi, dei comuni e delle province, e nella composizione della sezione organici di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267))

Il trattamento giuridico ed economico del personale dei comuni, delle province e dei loro consorzi viene determinato in conformità ai principi, ai criteri ed ai livelli retributivi, risultanti da accordi nazionali a scadenza triennale.
I livelli retributivi non potranno, in ogni caso, superare quelli contenuti negli accordi suddetti.
L'accordo nazionale viene stipulato tra una rappresentanza del Governo, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province di Italia (UPI) e le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative su scala nazionale, dei lavoratori dipendenti. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso.
È ferma l'efficacia delle deliberazioni che sono state adottate, per adeguare gli accordi nazionali alle esigenze locali, se eseguite entro il 31 dicembre 1977 ancorché non integralmente approvate dalla commissione centrale finanza locale.
L'efficacia delle deliberazioni adottate nel medesimo termine, per le parti non approvate dalla commissione centrale finanza locale e non eseguite, avrà luogo a far tempo dal 1 gennaio 1978.
In sede di definizione del prossimo accordo, tenuto conto che in sede di applicazione dei precedenti accordi nazionali si sono verificate disparità di trattamento economico del personale, dovranno essere previsti i modi, le forme e i tempi per riportare le retribuzioni ai livelli che saranno stabiliti nell'accordo stesso.